Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 29
Elenco dei capitoli
REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (R.U.E.) 1. Il regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. (Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6) 2. Il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi: (Alinea così modificato dall’art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6) a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare; b-bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore; (Lettera aggiunta dall’art. 30, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6) c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato. 2-bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi. (Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2009, n. 6) 3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 2-bis non sono soggetti al P.O.C. e sono attuati attraverso intervento diretto. (Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lettera e), L.R. 6 luglio 2009, n. 6) 4. Il R.U.E. contiene inoltre: a) [la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo]; (Lettera soppressa dall’art. 30, comma 1, lettera f), L.R. 6 luglio 2009, n. 6) b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali. 5. Il R.U.E. è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 16 ed è valido a tempo indeterminato.