Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 29


REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (R.U.E.)

1. Il regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.
(Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2. Il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi:
(Alinea così modificato dall’art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
b-bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
(Lettera aggiunta dall’art. 30, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato.
2-bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.
(Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 2-bis non sono soggetti al P.O.C. e sono attuati attraverso intervento diretto.
(Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lettera e), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
4. Il R.U.E. contiene inoltre:
a) [la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo];
(Lettera soppressa dall’art. 30, comma 1, lettera f), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
5. Il R.U.E. è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 16 ed è valido a tempo indeterminato.

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