Legge del 2009 numero 99 art. 28


RIDEFINIZIONE DEI POTERI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

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