Legge del 2009 numero 69 art. 50


MODIFICHE AL LIBRO QUARTO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
1. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».
2. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;
b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2009 numero 69 art. 50"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti