Legge del 2007 numero 244 art. 1, 201-250




201. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
202. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
203. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».
204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per gli anni 2012 e 2013, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma.
(Lettera così modificata dal comma 549 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012)
(Comma prima modificato dal comma 7-bis dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 16-sexies dell'art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunta dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14)
205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».
206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC):
(Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 16-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge.
(Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 9 dell'art. 16-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
214. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.
(Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 13-duodecies dell’art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
215. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.
216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.
217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
218. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.
219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 218, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.
222. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».
223. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»;
b) il terzo periodo è soppresso.
224. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;
b) il comma 6 è abrogato.
225. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati (76).
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera gg-septies) del comma 2 dell’art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, aggiunta dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 28-sexies dell’art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione)
226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
227. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.
228. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
230. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230.
232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunità europea agli aiuti d'importanza minore.
233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
234. Il credito d'imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
236. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235.
237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di cui al comma 234, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.
238. [Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446].
(Comma abrogato dall’art. 1, comma 71, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
239. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
247. [Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti].
(Comma abrogato dal comma 6 dell’art. 18-bis, L. 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunto dal comma 1 dell’art. 14, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
248. [La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente].
(Comma abrogato dal comma 6 dell’art. 18-bis, L. 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunto dal comma 1 dell’art. 14, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
249. [A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’ articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale].
(Comma abrogato dal comma 6 dell’art. 18-bis, L. 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunto dal comma 1 dell’art. 14, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
250. [Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l’Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo di cui al comma 249, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi].
(Comma abrogato dal comma 6 dell’art. 18-bis, L. 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunto dal comma 1 dell’art. 14, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)

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