Legge del 2005 numero 137 art. 1


1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), è soppressa la parola «penale»;
b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».

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