Legge del 2004 numero 313 art. 1


FINALITA'
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'àmbito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

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