Legge del 2003 numero 326 art. 7


RIFERIBILITA' ESCLUSIVA ALLA PERSONA GIURIDICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

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