Legge del 2003 numero 326 art. 51


INTERVENTI PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e 330 milioni di euro per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entità della riserva premiale di ciascuna regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.
1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e' riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi".
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' abrogato.

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