Legge del 2002 numero 166 art. 41


RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonche' delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
d) il servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facolta' di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonche' regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformita' ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
5) interoperabilita' dei servizi in tecnica digitale;
6) affidamento all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilita' dei servizi e vantaggi per i consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;
b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;
c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:
1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravita' degli illeciti;
3) determinazione delle modalita' di accertamento degli illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi piu' gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per piu' di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalita';
d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili

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