Legge del 2002 numero 166 art. 37


DISPOSIZIONI SUGLI INTERPORTI
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale e' prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonche' quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti".
3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalita'.
4. Alle attivita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile e' abrogata.

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