Legge del 2001 numero 149 art. 30


TITOLO V Modifiche al Titolo VIII del Libro Primo del Codice Civile
L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

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