Legge del 2001 numero 149 art. 13


L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2001 numero 149 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti