Legge del 2001 numero 149 art. 27


L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».

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