Legge del 1999 numero 526 art. 28


(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1746 DEL CODICE CIVILE, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DELL'AGENTE).
1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola: "commissionario" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile e' inserito il seguente: "E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1999 numero 526 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti