Legge del 1999 numero 526 art. 19


(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/5/CE IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO).
1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonche' al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'informazione del pubblico, per cio' che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attivita' con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorita' competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per cio' che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilita' professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attivita' professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;
e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalita' di esercizio in comune dell'attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attivita' non potra' in nessun caso vanificare la personalita' della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilita' personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della societa' professionale a un concorrente regime di responsabilita' e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La societa' professionale tra avvocati dovra' inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
1) tipologia specifica quale societa' tra professionisti, obbligo di iscrizione della societa' nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;
2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella societa' e non ammissibilita' di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;
3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attivita' di uno studio collettivo destinato a prestare attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, non sara' applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

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