Legge del 1999 numero 133 art. 16


Giochi
Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174 (69), del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.
Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.
Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.
Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987.

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