Legge del 1996 numero 675 art. 17


(Articolo e relativa Legge abrogati dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali-)
Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contatto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

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