Legge del 1996 numero 52 art. 57


abrogato AIUTI DI STATO

[1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , assicura l'unitarietà d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea, curando il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti delle Comunità, anche in applicazione dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86].
(Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 61, L. 24 dicembre 2012, n. 234)

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