Legge del 1996 numero 108 art. 12


(Omissis)( Modifica il D. L. 31 dicembre 1991, n. 419. Il comma 2 ha, inoltre, disposto che all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato D.L. n. 419 del 1991 e successive modificazioni ).

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