INTERPRETAZIONE AUTENTICA 1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi.
2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978.