Legge del 1992 numero 154 art. 5


INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI
[1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 4, comma 4, nonchè nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.]
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

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