Legge del 1992 numero 154 art. 4


CONTENUTO DEI CONTRATTI
[1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.]
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

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