Legge del 1991 numero 415 art. 3


Capo II - Disposizioni in materia di entrate

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1992, 1993, e 1994, sono valutate, rispettivamente, in lire 3.400 miliardi, lire 5.000 miliardi e lire 5.800 miliardi.
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 , e dall'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 12 del 1985 , nonché di quelle previste dal presente comma.
3. Fino al 31 dicembre 1992 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni.
4. Fino al 31 dicembre 1992, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al n. 4 è stabilita nella misura del 4 per cento. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.
5. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313 , è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.
6. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento.
7. In relazione alla modifica apportata dal comma 6 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta: a) se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile non superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto; b) se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al citato decreto-legge n. 69 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari all'1 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 , convertito con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni.

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