Legge del 1991 numero 394 art. 36


AREE MARINE DI REPERIMENTO

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca;
(Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento;
(Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
(Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344)
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;
(Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426)
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;
(Lettera aggiunta dal comma 4 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93)
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
(Lettera aggiunta dal comma 116 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014)
ee-sexies) Capo Milazzo;
(Lettera aggiunta dal comma 116 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014)
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.
(Lettera aggiunta dall’art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221)
2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

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