Legge del 1991 numero 287 art. 6


COMMISSIONI
1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:
a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da un funzionario delegato dal questore;
c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
c) da un funzionario delegato dal prefetto;
d) da un funzionario delegato dal questore;
e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.
(Le commissioni istituite dal presente articolo sono state soppresse, vedere a tal proposito l'art. 11 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223)

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