Legge del 1991 numero 287 art. 1


La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

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