Legge del 1990 numero 198 art. 1


Il secondo comma dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1975,
n. 644, è sostituito dal seguente:
<ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di
rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività
di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero
della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura
private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità>>.
All'art. 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i
seguenti commi:
<effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture
ospedaliere pubbliche indicate all'art. 3, secondo comma, della
presente legge.
I collegi medici previsti dall'art. 3, ultimo comma, e dall'art. 5
della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte
del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle
di appartenenza>>.
Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti
di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16
giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino
all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e,
successivamente, in quanto con essa non incompatibili.

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