Legge del 1989 numero 183 art. 5


abrogato COMPETENZE DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (Rubrica così sostituita dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179)
[1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio.
(Comma così modificato dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179).
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
(Alinea così sostituito dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179)
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) [provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza];
(Lettera abrogata dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179)
e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
(Lettera così modificata dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179)
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).
(Articolo così modificato dalla L. 7 agosto 1990, n. 253 e dalla L. 31 luglio 2002, n. 179)]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

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