Legge del 1986 numero 943 art. 3


È istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:
a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;
e) il reperimento di alloggi;
f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
g) la tutela dell'associazionismo;
h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.
Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero (Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'art. 3, sono state abrogate dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riportato alla voce Sicurezza pubblica. Vedi, peraltro, le altre disposizioni delle stesso art. 47).
(La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 188, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 10 della Costituzione).

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