Legge del 1982 numero 164 art. 3


abrogato

[Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio].
(Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 39 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

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