Legge del 1981 numero 91 art. 16


Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Abolizione del vincolo sportivo.

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come «vincolo sportivo» nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.
Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.
Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996 (Commi aggiunti dall'art. 3, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1996, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996, n. 383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996)

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