Legge del 1978 numero 833 art. 34


La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel
complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina
l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono
funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute
mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve
essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma
dell'art. 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e
deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente
comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato
presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la
salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I
servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti
letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

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