Legge del 1977 numero 10 art. 3


CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
[1.La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione].
(Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art.136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1977 numero 10 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti