Legge del 1976 numero 334 art. 1


L'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito
dal seguente:
<delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento
dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo
convincimento.
In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da
lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni>>.

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