Legge del 1975 numero 39 art. 23


I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.

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