Legge del 1975 numero 382 art. 9


Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello
Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e
procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità
di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello
Stato.
Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del
personale, le strutture fondamentali delle carriere, la
responsabilità e i procedimenti disciplinari.
Gli accordi sono triennali.
Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla
base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei
dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in
modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico
a parità di qualifica, indipendentemente dall'amministrazione di
appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una
progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i
pubblici dipendenti.
(Omissis) (Abroga l'art. 24, l. 28 ottobre 1970, n. 775)

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