Legge del 1975 numero 382 art. 5


Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge
ordinaria sul Consiglio superiore della pubblica amministrazione
diretto:
a) ad ampliare la competenza consultiva per le questioni inerenti
l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi
della pubblica amministrazione - esclusi gli enti pubblici economici
- anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed
enti pubblici;
b) ad assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme
procedurali;
c) a prevedere la nomina di membri supplenti;
d) a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una
terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione,
funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici
territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale e
all'interno della quale sia garantita la presenza di rappresentanti
sindacali nella medesima proporzione, prevista dalle vigenti
disposizioni per le altre due sezioni del Consiglio stesso.

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