Legge del 1975 numero 151 art. 98


L'art. 247 del codice civile è sostituito dal seguente:
<madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di
disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in
contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale
il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore
inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un
curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si
propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente
o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato
dal giudice>>.

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