Legge del 1975 numero 151 art. 4


L'art. 84 del codice civile è sostituito dal seguente:
<matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua
maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito
il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso
in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi
abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai
genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla
corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in
camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto
nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo>>.

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