Legge del 1975 numero 151 art. 92


L'art. 234 del codice civile è sostituito dal seguente:
<Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio,
nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o
dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato
concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza
quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di
separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione
consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al
giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi
previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato
di legittimo>>.

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