Legge del 1975 numero 151 art. 89


Dopo la sezione V del capo VI del titolo VI dei I libro
del codice civile è inserita la seguente:
Sezione VI
Dell'impresa familiare
<un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la
sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha
diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in
ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e
degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria,
agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono
adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa
stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come
familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di
familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i
partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per
qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di
alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità,
determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i
partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione
sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la
disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme>>.

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