Legge del 1975 numero 151 art. 74


L'art. 195 del codice civile è sostituito dal seguente:
<coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che
appartengono ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad
essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In
mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano
parte della comunione>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 74"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti