Legge del 1975 numero 151 art. 73


L'art. 194 del codice civile è sostituito dal seguente:
<dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e
all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi
l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge>>.

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