Legge del 1975 numero 151 art. 69


L'art. 190 del codice civile è sostituito dal seguente:
<creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di
ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i
beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di
essa gravanti>>.

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