Legge del 1975 numero 151 art. 68


L'art. 189 del codice civile è sostituito dal seguente:
<I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del
coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono
soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il
matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è
sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via
sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente
alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono
preferiti i creditori della comunione>>.

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