Legge del 1975 numero 151 art. 67


L'art. 188 del codice civile è sostituito dal seguente:
<I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non
rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le
successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non
attribuite alla comunione>>.

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