L'art. 186 del codice civile è sostituito dal seguente:
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della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento
dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per
l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione
contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della
famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi>>.