Legge del 1975 numero 151 art. 62


L'art. 183 del codice civile è sostituito dal seguente:
<coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male
amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo
dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di
esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno
determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e
permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione>>.

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