Legge del 1975 numero 151 art. 58


L'art. 179 del codice civile è sostituito dal seguente:
<comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di
godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel
testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i
loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del
coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda
facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la
pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità
lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art.
2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione ai
sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale
esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte
anche l'altro coniuge>>.

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