Legge del 1975 numero 151 art. 57


L'art. 178 del codice civile è sostituito dal seguente:
<destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita
dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche
precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se
sussistono al momento dello scioglimento di questa>>.

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